Attestato di rischio: cosa cambia

Il Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 ha introdotto delle novità che riguardano l’Attestato di rischio, il documento dove sono riportati i dati relativi alla tua storia assicurativa RCAuto, che a partire dai contratti in scadenza dal 1° agosto 2018 diventa «dinamico».
Ecco le 7 principale novità:

  1. Tabella di sinistrosità pregressa: ad oggi nell’ATR viene riportata una Tabella di sinistrosità pregressa: che rappresenta la storia assicurativa dei sinistri relativi al veicolo negli ultimi 5 anni (+ anno in corso). A partire del 1° gennaio 2019 in questa Tabella verrà aggiunto progressivamente un anno per volta: ad esempio gli ATR elaborati nel 2019 avranno una Tabella di sinistrosità pregressa con 6 anni di storia assicurativa, nel 2020 con 7 anni di storia assicurativa fino ad arrivare al 2023 a 10 anni in tutto (+ anno in corso).
  2. Sinistro «tardivo»: è un sinistro pagato da una Compagnia di assicurazione, in tutto o in parte, negli ultimi 60 giorni di validità di un contratto RC Auto o dopo la scadenza del contratto stesso. Non viene pertanto indicato nell’ATR in caso di cambio di Compagnia di assicurazione da parte dell’Assicurato responsabile, in tutto o in parte, di tale sinistro, proprio perché pagato «tardivamente».
  3. Identificativo Univoco del Rischio (IUR): è un codice che identifica il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (oppure, se diverso, ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare nella Banca Dati degli Attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione.
  4. Procedura di recupero («riciclo») dei sinistri «tardivi»: è la procedura che prende in carico i sinistri tardivi trasmessi obbligatoriamente dalla Compagnia di provenienza dell’Assicurato alla Banca Dati degli Attestati e li comunica alla Compagnia che per ultima assicura il veicolo.
  5. Sinistri «tardivi» recuperati tramite «riciclo» nell’ATR: la procedura di «riciclo» prende in considerazione i sinistri «tardivi» pagati, in tutto o in parte, a partire dal 1° giugno 2018 che devono essere comunicati alla Banca Dati degli Attestati entro il termine di 5 anni dalla data della loro denuncia. Pertanto, ad esempio, i sinistri denunciati 6 anni prima del pagamento non possono più essere «riciclati» e indicati nell’ATR.
  6. Cosa succede alla Classe di merito (CU) dopo il recupero del sinistro «tardivo»: nel momento in cui la procedura di «riciclo» comunica un sinistro «tardivo», la Compagnia che per ultima assicura il rischio dovrà inserirlo nell’ATR e attribuire l’eventuale malus alla fine dell’annualità assicurativa (se esistono le condizioni per l’applicazione delle penalizzazioni). In sostanza alla scadenza del contratto scatta l’eventuale malus sia se si rimane con la stessa Compagnia di assicurazione sia se si cambia Compagnia.
  7. Informazioni sul sinistro «tardivo» incluso nell’ATR: In caso di inserimento di un sinistro «tardivo» nell’ATR, ci si può rivolgere all’ultima Compagnia che assicura il veicolo e che deve indicare quale precedente Compagnia ha provveduto a liquidare il sinistro «tardivo». Il contraente, o il proprietario del veicolo, potrà chiedere alla Compagnia che ha gestito e pagato il sinistro «tardivo» l’accesso agli atti per le eventuali verifiche di suo interesse e attivare con la stessa l’eventuale procedura di rimborso per recuperare la classe bonus/malus.
    Inoltre il «riciclo» dei sinistri «tardivi» prevederà anche la “rettifica” del sinistro in caso di erronea registrazione.

FAQ

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